Repubblica Federale di St.Charlie - Official Forum

Disposizioni in materia di riforma del sistema elettorale [...]

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Alexander Reinhardt
view post Posted on 11/9/2010, 08:31




CITAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei ministri

LUNAM e SCHNEIDER
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Disposizioni in materia di riforma del sistema elettorale e circa la costituzione del Parlamento San Charliano
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Presentata il 26 Maggio 2010
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Art. 1
L’Assemblea Generale San Charliana mantiene il suo ordinamento unicamerale.

Art. 2
La durata della legislatura dell’Assemblea del Parlamento San Charliano è di un anno.

Art. 3
Gli elettori possedenti la Cittadinanza San Charliana possono votare per il Governatore della Federazione in cui sono registrati e per il Parlamento.
Gli elettori possedenti la Cittadinanza del Commonwealth possono votare solo per il Parlamento San Charliano e per le elezioni interne al loro territorio.

Art. 4
L’Assemblea del Parlamento San Charliano non ha un numero prefissato e fisso di parlamentari. Esso infatti varia al variare dei Governatori delle Federazioni ed ai rappresentati dei Territori aventi diritto a tale rappresentanza.

Art. 4,1
Ai Governatori delle Federazioni ed ai Rappresentati dei Territori si aggiungono la quantità di sei parlamentari eletti per suffragio universale e segreto.

Art. 4,2
Dopo aver raccolti i voti su tutto il territorio nazionale si procede alla distribuzione dei seggi presso l’Assemblea del Parlamento San Charliano seguendo una modalità di rappresentanza proporzionale: verrà eletto un parlamentare per ogni 15% del voto totale, ripartiti secondo gli schieramenti di appartenenza.

Art. 4,3
Nel caso di un voto di 45% e 55%, dove entrambi i partiti avrebbero un numero di tre parlamentari ciascuno, e dove la totalità del 10% del voto rimanente e’ nelle mani di singolo partito, il partito di Maggioranza ha il diritto ad un parlamentare aggiuntivo.

Art. 5
Il precedente Art. 4,3 non comporta l’ abbassamento della percentuale minima per la rappresentazione parlamentare, che rimane al 15%.


Art. 6
Le elezioni governative sono abrogate. Il diritto di tentare di formare un governo appartiene al segretario del partito che possiede la maggioranza del parlamento. Nella formazione del governo possono essere scelte persone di altri schieramenti all’interno del parlamento.

Art. 7
Si distinguono due tipi di elezioni: Elezioni Federali ed Elezioni Parlamentari.

Art. 8
Il 1° Novembre ha inizio la campagna elettorale sia per le elezioni federali che per quelle Parlamentari.

Art. 8,1
Il 30 Novembre il Parlamento viene sciolto secondo le normative vigenti ed i Governatori delle Federazioni e dei Territori Permanenti rimettono il mandato nelle mani del Presidente Federale. Nella stessa giornata si conclude la campagna elettorale sia per le Federali che per le Parlamentari.

Art. 8,2
Il 1° Dicembre gli elettori di ogni Federazione e Territorio Permanente sono chiamati a eleggere il nuovo Governatore. Il voto procederà per i successivi quattro giorni.

Art. 8,3
Il 7 Dicembre gli elettori di tutta la Repubblica Federale e di ogni territorio del Commonwealth San Charliano sono chiamati alle urne per votare per l’Assemblea del Parlamento San Charliano. Il voto procederà per i successivi quattro giorni.

Art. 8,4
Il 12 dicembre ogni partito deve rendere noti i nomi dei parlamentari eletti al Parlamento. La suddivisione dei seggi segue l’Art. 4,2 della presente legge.

Art. 8,5
Tra il 12 dicembre ed il 23 dicembre il Parlamento si deve riunire per l’elezione del Presidente del Parlamento.

Art. 9
Entro il 4 gennaio devono pervenire alla Segreteria di Stato del Presidente Federale i nomi dei potenziali ministri proposti dal segretario del partito avente la maggioranza dei seggi al parlamento.

Art. 9,1
Il 6 gennaio si procede all’ufficializzazione dei ministri ed all’inizio del mandato governativo.

Art. 10
L'Assemblea del Parlamento San Charliano è tenuta a riunirsi almeno una volta al mese, eccezione fatta per quanto recita l'Art. 10,1 della presenta legge.

Art. 10,1
L’Assemblea del Parlamento San Charliano viene sospesa durante i seguenti periodi:
- Dal 23 Dicembre al 2 Gennaio compresi
- Dal 1° Agosto al 31 Agosto compresi
tranne che in caso di stato di guerra o in caso di approvazione urgente di una legge.

Art. 11
L'ufficio di Primo Ministro St.Charliano puo' essere tenuto da un cittadino per un massimo di tre legislature consecutive.

Art. 12
Il Presidente St.Charliano viene eletto dal Parlamento il 1 Febbraio con cadenza biennale.

Art. 12,1
Un Presidente St.Charliano non puo' essere eletto per due mandati consecutivi.

Art. 13
La legge non è di natura retroattiva se non per gli articoli: 2, 11, 12 e comma 1 dell'articolo 12 della presente legge.
La II Legislatura avrà quindi il suo termine il 30 Novembre 2010.




Data a Tor Pendente e Royal Beresford,
addì 26 Maggio 2010

Heinrich Simon Schneider (f.to)

James Matthias Lunam (f.to)

 
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