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Disposizioni in materia di riforma dei Ministeri degli Interni/Esteri/Tesoro

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Alexander Reinhardt
view post Posted on 4/10/2010, 21:42




QUOTE (Heinrich Schneider @ 29/9/2010, 09:06)

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del ministro

SCHNEIDER
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Disposizioni in materia di riforma dei Ministeri degli Interni e degli Esteri e della Segreteria del Tesoro
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Presentata il 29 Settembre 2010
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Preambolo
Le competenze dei ministeri dell’ Interno e degli Esteri e della Segreteria del Tesoro vengono regolate tramite la seguente legge.

Art 1.
L’Ufficio Immigrazione e Cittadinanza della Repubblica passa dal Ministero degli Esteri al Ministero degli Interni, in modo da semplificare la raccolta di dati riguardanti i cittadini.

Art. 1,1
Le richieste di asilo politico rimangono sotto la giurisdizione del Ministero degli Esteri

Art. 2
Le competenze del Ministero degli Interni vengono stabilite come:
•Ufficio Immigrazione e Cittadinanza – elaborazione delle richieste di cittadinanza
•Gestione del portale mediatico contenente i dati personali dei cittadini
•Organizzazione di elezioni e referendum, nonche’ conteggio dei voti
•Rilascio di passaporti della Repubblica ai cittadini
•Tutela delle minoranze linguistiche

Art. 3
Le competenze del Ministero degli Esteri vengono stabilite come:
•Promuovere la Repubblica e i suoi interessi all’ estero
•Instaurare e mantenere rapporti di riconoscimento, amicizia ed alleanza con nazioni estere
•Con delega del Ministro degli Esteri, il Primo Ministro puo’ ricoprire la carica di Ambasciatore presso organizzazioni intermicronazionali.
•Elaborazione delle richieste d’entrata nel Commonwealth St.Charliano per lo status di Territorio Permanente
•Elaborazione delle richieste di cittadinanza del Commonwealth
•Rappresentare St.Charlie nell’ Assemblea del Commonwealth St.Charliano
•Elaborazione delle richieste di asilo politico

Art. 4
La Segreteria del Tesoro e’ riconosciuta come organo a capo dell’ economia St.Charliana e la gestione degli affari economici della Repubblica viene considerata monopolio del Segretario del Tesoro.

Art. 4,1
In caso di spese superanti il 60% del PIL il Segretario del Tesoro necessitera’ del supporto del Parlamento per attuarle.

Art 5
La Finanziaria viene stabilita come decreto legge necessario per ogni legislatura, da essere presentata il 1° Febbraio dal Segretario del Tesoro e discussa in Parlamento. La Finanziaria deve essere votata prima del 15 Marzo.

Art. 6
La Segretaria del Tesoro e’ responsabile del processo di transizione dell’ economia St.Charliana dalla valuta macronazionale a quella virtuale dei Pianeti St.Charliani.

Art. 6,1
In particolare, la Segreteria del Tesoro sara’ responsabile della creazione di account bancari per politici con sconti speciali nell' attuale Banca commerciale "Bank of St.Charlie".

Art. 6,2
La Tesoreria di Stato viene hostata su un account specifico e gratuito nella “Bank of St.Charlie” e eventuali rilasci di somme in Pianeti vengono gestite tramite questo account. Alla “Bank of St.Charlie” non viene permesso di ricevere commissioni su tali trasferimenti.

Art. 7
Viene creato il Ministero delle Finanze Estere per gestire i conti della Repubblica in valuta macronazionali attraverso un apposito account PayPal.

Art. 7,1
In mancanza di un candidato, al Segretario del Tesoro puo’ essere delegata la suddetta carica.

Art. 8
Il sopracitato dicastero e’ posto sotto l’autorita’ del Segretariato del Tesoro, ma con notevole autonomia gestionale e di azione.

Art. 8,1
In particolare, il Ministro competente ha il diritto di gestire progetti che utilizzino meno del 40% del PIL in maniera del tutto indipendente; ma dovra’ richiedere l’ autorizzazione del Segretario del Tesoro per progetti di piu’ ampio scopo.

Art. 9
Le disposizioni presentate in questo ddl sono considerate effettive al momento della sua approvazione da parte del Parlamento, eccezione fatta per gli articoli 7 e 8 con rispettivi commi; che entreranno in vigore alla prossima legislatura.

Art. 9,1
Per la Finanziaria 2011 non viene imposto un limite temporale per la discussione e votazione parlamentare.

Art. 10
Il Parlamento è autorizzato ad apportare, con un proprio decreto, le occorrenti variazioni di questa legge.



Royal Beresford, 29 Settembre 2010



Edited by Heinrich Schneider - 17/10/2010, 18:31
 
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