PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
REINHARDT, RUVOLO
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Disposizioni in materia di festività Nazionali e Federali.
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Presentata il 21 Gennaio 2010
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Art.1
I seguenti giorni sono da ora considerati festivi agli effetti civili:
- Giorno Branson (o Branson Day): 21 Gennaio
- Giornata dell'Istruzione: 25 Febbraio
- Giorno della Memoria per i Caduti St.Charliani: 16 Aprile
- Giornata Internazionale Contro l'Omofobia: 17 Maggio
- Festa delle Forze Armate: 29 Aprile
- Giornata Nazionale per la Libertà di Espressione: 5 Dicembre
Art.1,1
Le ricorrenze indicate in questo articolo, che cadano nei giorni feriali, a meno che in contrasto con la giurisdizione macronazionale, costituiscono giorni di vacanza e possono comportare riduzione di orario per gli uffici pubblici
Art.2
Le precedenti festività (o giorni festivi) riconosciuti dalla Repubblica Federale non subiscono cambiamenti di nessun' tipo.
Art.3
La Federazioni hanno diritto alle proprie festività individuali. Queste vanno approvate dal Parlamento St.Charliano e dal Presidente della Federazione.
Art.4
Le festività civili Italiane, Francesi, Britanniche e Tedesche sono considerate come "festività estere".
Art.5
In base all' Articolo 2 della Costituzione St.Charliana, la legge non copre le festività religiose.
Art.6
Le solennità civili presenti nell'Articolo 1 di questa legge, se in contrasto con la giurisdizione macronazionale, determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici St.Charliani.
Art.7
Il Parlamento è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di questo decreto.
Data a Parma, addì 21 Gennaio 2010.
Reinhardt (f.to)
Ruvolo (f.to)