Repubblica Federale di St.Charlie - Official Forum

DDL Difesa e di Forze Armate

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Heinrich Schneider
view post Posted on 8/10/2010, 17:46




QUOTE

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei ministri

LUNAM, SCHNEIDER e VON STERNBERG
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Disposizioni in materia di Difesa e di Forze Armate
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Presentata il 1 Ottobre 2010
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PREAMBOLO
Con la seguente legge, vengono abrogati gli Art. 2,3 della legge di semplificazione “De Armis” e gli Art. 1,2,3,3.1 della legge “Schneider” circa le disposizioni riguardanti polizia St. Charliana e MIB.

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Art. 1
Le Forze Armate St. Charliane (SCAF), sono riconosciute a livello nazionale e del Commonwealth come “Ente di Difesa” e come “Ente Investigativo”.

Art. 1.1
La SCAF, di conseguenza svolge attività di gendarmeria e di difesa del territorio St. Charliano e del Commonwealth.

Art. 1.2
Compongono la SCAF: L’Esercito, di cui fa parte il reggimento della Marina. Vengono pertanto soppresse le Truppe di Confine e il DOSI.

Art. 2
In ogni territorio permanente, non-permanente e federazione della repubblica e del Commonwealth vengono istituite le divisioni territoriali della SCAF, vengono quindi aboliti i dipartimenti e gli sceriffi. Le divisioni territoriali ricoprono funzione difensiva ed investigativa a livello locale. L’esercito della SCAF e’ pertanto adibito a funzioni difensive ed investigative. A capo di ogni divisione territoriale vi e’ un colonnello dell’esercito.

Art. 2.1
Le Divisioni Territoriali della SCAF, ricoprendo una funzione di ordine pubblico e di investigazione, hanno il diritto di accedere a informazioni del Ministero degli Interni secondo le leggi sulla privacy approvate.

Art. 2.2
In caso di scarso organico nell’esercito il governatore della federazione può assumere solo per la durata del suo mandato la carica di colonnello della divisione territoriale.

Art. 3
E’ riconosciuta come carica più alta vincolante, il capo di stato maggiore della SCAF. Egli e’ nominato dal Presidente della Repubblica ed e’ confermato da una votazione parlamentare. Il primo ministro può chiederne la sostituzione.

Può essere nominato Capo di stato maggiore, solamente un membro dell’Esercito, che abbia, rispettivamente il grado di Generale o Ammiraglio.

Art. 3.1
Per l’esercito vengono istituiti i seguenti gradi:
Generale,Colonnello,Capitano,Sergente,Soldato.
Per la marina vengono istituiti i seguenti gradi:
Ammiraglio,Contrammiraglio,Capitano di corvetta,
L’ufficiale di coperta,Marinaio.

Art. 3.2
Le uniformi dell'esercito rimarranno uguali, come pure quelle della Marina, che verrano utilizzate dal Reggimento di Marina dell' Esercito.

Art. 3.3
E’inoltre riconosciuto il grado di Maresciallo della Repubblica, che può essere usato solamente dal presidente della repubblica in stato di guerra.

Art. 4
Con l’abolizione della Polizia federale St. Charliana, tutti i privilegi e i doveri della Polizia passano dunque al nuovo organo, chiamato “Divisione Territoriale della SCAF” (DT SCAF).

Art. 5
Ogni cittadino St.Charliano e del Commonwealth ha il dovere morale di portare rispetto a tutti gli organi statali, comprese le Forze Armate St.Charliane. Ogni trasgressione di quest’articolo può portare alla denuncia per vilipendio delle istituzioni dello stato.

Art. 6
L’Esercito ha il dovere di mantenere l’ordine pubblico anche sul Forum Ufficiale di St.Charlie, sottoforma di moderatori.

Art. 6.1
L’esercito ha il compito di richiedere informazioni o investigare riguardo a nuove entrate nel Forum Ufficiale, sia come neo-cittadini che come altri micronaziolisti o altre persone, previo consenso della magistratura.




Data a Caroline Charlotte e Royal Beresford,
addì 1 Ottobre 2010

James Lunam (f.to)

Leonard Von Sternberg (f.to)

Heinrich Schneider (f.to)



Edited by Heinrich Schneider - 8/10/2010, 20:50
 
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