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Disposizioni in materia di divorzio e separazione consensuale

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view post Posted on 16/8/2013, 15:02

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CITAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del Ministro

ALVISI
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Disposizioni in materia di divorzio e separazione consensuale
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Presentata il 23 Marzo 2013
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Articolo 1
La Repubblica Federale di St.Charlie riconosce ai cittadini residenti, precedentemente uniti in matrimonio civile valido secondo le disposizioni di legge, il diritto di divorzio.

Articolo 2
Il divorzio viene considerato come separazione consensuale tra i due coniugi, e prevede l’invalidazione del certificato di matrimonio rilasciato dall’autorità competente; il divorzio prevede la cessazione di ogni beneficio definito per legge derivante dallo stato coniugale e la cancellazione dalle liste matrimoniali solo all’interno del territorio della Repubblica Federale di St.Charlie.

Articolo 2 bis
La separazione consensuale presuppone l’accordo preventivo tra i coniugi e non prevede l’intervento di ufficiali giudiziari. In caso contrario, il processo segue l’iter descritto negli articoli 5 e 6.

Articolo 3
Il cittadino della Repubblica che, dopo aver ottenuto il divorzio dal coniuge nella macronazione di origine, voglia renderlo effettivo anche all’interno del territorio della Repubblica Federale, dovrà presentare la documentazione attestante la validità del divorzio e richiedere presso gli uffici della Federazione di residenza, o nella Federazione in cui sono conservati gli atti del matrimonio, l’annullamento del certificato. Tale richiesta non è suscettibile di eventuali ricorsi.

Articolo 4
La revoca del diritto di cittadinanza operata dagli ufficiali giudiziari a danno di uno dei due coniugi implica anche l’invalidazione del certificato di matrimonio; la riacquisizione della cittadinanza, mantenendo le stesse credenziali, dà diritto a richiedere il rilascio di un certificato di matrimonio valido e al reinserimento nelle liste matrimoniali. La richiesta di divorzio presentata da un cittadino non registrato al momento del matrimonio, la cui cittadinanza è stata dunque riconosciuta successivamente al rilascio del certificato al solo coniuge St.Charliano, non pregiudica il suo diritto di cittadinanza.

Articolo 5
La richiesta di separazione consensuale deve essere recapitata presso gli uffici della Federazione di residenza, o nella Federazione in cui sono conservati gli atti del matrimonio, da uno dei due coniugi. La richiesta deve essere redatta in forma scritta, ed è necessaria la firma di almeno uno dei due coniugi. Accertata la validità del certificato, esso perderà il suo valore legale dal giorno successivo alla presentazione della richiesta; la richiesta di separazione consensuale deve essere allegata al certificato e mantenuta in archivio per un anno solare.


Articolo 6
La richiesta di separazione consensuale firmata da entrambi i coniugi attesta univocamente la volontà della coppia, rendendo il certificato di matrimonio non valido senza possibilità di ricorso.
La richiesta di separazione consensuale firmata da un solo coniuge ha uguale valore legale, ma prevede le norme preventive che seguono: entro un anno dalla presentazione della richiesta di separazione consensuale, il coniuge non firmatario può richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per valutare la validità del divorzio. Inoltre, dovranno decorrere otto mesi dalla data di presentazione della richiesta prima che il coniuge firmatario possa contrarre matrimonio civile con terzi.

Articolo 6 bis
Vengono riconosciuti come motivi validi per l’annullamento o l’accettazione del divorzio solo fatti documentati che ledano la dignità di un coniuge o la pubblica morale e i reati perseguibili dalla legge della Repubblica Federale di St.Charlie.

Articolo 7
La divisione dei beni acquisiti dalla coppia durante il matrimonio deve avvenire prima della presentazione della richiesta di divorzio, consensualmente e, a discrezione dei coniugi, tramite l’utilizzo dei rispettivi rappresentanti legali. In caso di divergenza tra le parti tale da non permettere il raggiungimento di un accordo, sarà possibile chiedere l’intervento di un giudice che, previa valutazione dei beni, li dividerà in maniera equa ed eguale tra i due coniugi.

Articolo 7 bis
I figli della coppia non sono da considerarsi proprietà divisibile; il figlio, fino al raggiungimento del diciottesimo anno d’età, esercita il suo diritto di possesso sui genitori, che dovranno conformarsi al suo volere. La Repubblica tutela il benessere dell’infante fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età.

Articolo 8
Ogni abuso del diritto di divorzio viene punito con il divieto di pubblico ufficio per un anno e l’impossibilità di contrarre matrimonio civile per diciotto mesi.

Città di Tor Pendente, 23 Marzo 2013

Nicolò Alvisi (firmato)
 
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