Repubblica Federale di St.Charlie - Official Forum

Posts written by J.M.Lunam

view post Posted: 8/7/2014, 15:31 Risol. N° 19 del Consiglio Ambasciatoriale [ITA-ENG] - Dipartimento degli Affari Esteri

Dipartimento degli Affari Esteri
Consiglio Ambasciatoriale di St.Charlie



Oggetto: Esito votazioni del 18° Consiglio Ambasciatoriale

Mozione 1: Nomina di Camilla Jane Calandrini ad Ambasciatore in Italia e nelle micronazioni italofone.

Mozione 2: Riconoscimento e Trattato con la Federazione di Ashukov

Il Consiglio Ambasciatoriale di St.Charlie ha approvato le mozioni.


In Fede,

James Matthias Lunam
---- English Version ----

Department of Foreign Affairs
Ambassadorial Council



Ref: Vote Result of the 18th Ambassadorial Council

Motion 1: Appointment of Camilla Jane Calandrini as Ambassador in Italy and in the Italophone micronations.

Motion 2: Recognition and Treaty with Ashukov Federation

The Ambassadorial Council of St.Charlie approved the motions.



In Faith,

James Matthias Lunam
view post Posted: 29/5/2014, 16:13 [ITA-ENG] Riforma del Regolamento del Parlamento - Reform of the regulation of the Parliament - Disegni di legge (accessibili a tutti)
Non sono specificati i metodi, quindi può essere la chat di facebook, come un'email o altro. In poche parole non è importante il metodo con cui il deputato o il membro del governo viene avvisato, ma piuttosto che questo sia completamente in grado di ricevere e rispondere in tempo alla comunicazione di avvenuta pubblicazione. Personalmente, anche in sede di discussione preliminare, ho avanzato l'idea che la chat di Facebook spesso non riesca ad adempiere pienamente a questo compito.

Riguardo agli eventuali 20 giorni, farò presente la proposta al Presidente Zoni ed al Ministro Strauss, ma non credo vi siano problemi.
view post Posted: 24/5/2014, 10:14 [ITA-ENG] Riforma del Regolamento del Parlamento - Reform of the regulation of the Parliament - Disegni di legge (accessibili a tutti)
CITAZIONE

Proposta di legge del Presidente del Parlamento

ZONI

e dei ministri

LUNAM e STRAUSS

Disposizioni in materia di riforma del Regolamento Interno del Parlamento

Art. 1
Viene modificato interamente l'Articolo 1 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010 in "La sezione dell'Assemblea Generale St.Charliana sul Forum Ufficiale e del gruppo dell'Assemblea Generale su Facebook sono considerati a tutti gli effetti il luogo di dibattito, discussione e approvazione delle leggi. Pertanto ogni violazione degli articoli che seguiranno verranno perseguiti a norma di legge, se perseguibili, oppure giudicati dal Presidente del Parlamento."

Art. 2
Vengono abrogati gli articoli 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.13 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010.

Art. 3
Viene modificato interamente l'Articolo 3 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010 in "L'Assemblea Generale è sorvegliata unicamente dal Presidente. Chiunque altro è impossibilitato a punire o redarguire, in quanto questa è la sede del più alto dibattito politico della Repubblica Federale di St.Charlie ed è quindi la più alta espressione della rappresentazione democratica del paese."

Art. 4
Viene modificato interamente l'Articolo 2.4 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010 in "Acconsentire la pubblicazione delle proposte di legge da mettere in discussione, in rispetto della legge vigente".

Art. 5
Viene modificato interamente l'Articolo 4.1 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010 in "Possono presentare una proposta di legge in Assemblea Generale tutti coloro che fanno parte dell'Assemblea Generale, ad esclusione dei Governatori degli Stati Membri del Commonwealth. Possono altresì presentare una proposta di legge in Assemblea Generale colori i quali facciano parte del Governo Federale. La Costituzione e le leggi vigenti regolano le proposte di iniziative di legge da parte dei cittadini."

Art. 6
Viene modificato interamente l'Articolo 4.2 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010 in "Prendono parte alle riunioni dell'Assemblea Generale anche i Governatori di Federazione. Questi ultimi non sono autorizzati a votare in Assemblea Generale a meno che non siano stati eletti Deputati dell'Assemblea Generale in sede di Elezioni Parlamentari o che ne siano entrati a far parte a seguito delle dimissioni o della morte di un Deputato eletto. I Governatori di Federazione sono autorizzati a proporre direttamente in Assemblea Generale gli Statuti della Federazione sotto la loro giurisdizione."

Art. 7
Viene modificato interamente l'Articolo 4.3 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010 in "La pubblicazione dei Disegni di Legge deve essere notificata ai Parlamentari ed ai Membri del Governo Federale, tramite metodi assimilabili alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo da garantire che ogni Parlamentare o Membro del Governo possa prendere parte alla discussione del Disegno di Legge. La proposta di legge pubblicata rimane in discussione, senza poter essere messa ai voti, per almeno una settimana che decorre dal momento in cui la Presidenza riceve l'ultima "ricevuta di ritorno", ossia l'avvenuta presa d'atto.
Se la ricevuta di ritorno non giunge entro 20 giorni, si ritiene che la notifica sia stata ricevuta dal Parlamentare o dal Membro del Governo. Si prescrive tuttavia che il Presidente del Parlamento, o un suo incaricato, provveda ad inviare una seconda notifica passato il 10° giorno ed un eventuale seconda notifica prima del 20°giorno.
Tutti i Parlamentari hanno diritto ad almeno una replica sul Disegno di Legge. La durata minima di una settimana può essere prorogata per i seguenti motivi:
- giustificata impossibilità di un Parlamentare, o di un Membro del Governo, a replicare in merito al Disegno di Legge. Si richiede tuttavia che alla Presidenza pervenga, oltre alla giustificata impossibilità, anche un sommario dei punti sui quali si intende basare la replica.
- svolgimento della discussione "in positivo", ossia la discussione non può ritenersi ancora terminata. Questo status di proroga è applicabile quando lo richiedono i firmatari del disegno di legge oppure un numero non inferiore a 3 persone, tra Deputati e Membri del Governo, che abbiano preso parte alla discussione.

Art. 8
Vengono abrogati gli articoli 4.4, 4.5 e 7.1 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010.

Art. 9
Viene modificato interamente l'Articolo 5 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010 in "Ogni proposta di legge deve essere preventivamente inviata al Presidente prima di essere pubblicata. Il Presidente, ricevuto il Disegno di Legge, non può rifiutarsi di far pubblicare una legge, tuttavia può ritardarne la pubblicazione, per un massimo temporale di una settimana, se vi sono già molti disegni di legge in discussione e si potrebbe creare uno status di impossibilità di commentare per i Deputati ed i Membri del Governo Federale. Tuttavia, nel caso in cui il Presidente del Parlamento abusi di questo strumento, favorendo la pubblicazione di alcuni disegni di legge e rendendosi irreperibile per la pubblicazioni di altri disegni di legge, i deputati possono presentare una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia al Presidente del Parlamento deve essere presentata da almeno tre deputati. Nel caso in cui il Presidente del Parlamento venga sfiduciato, non può essere rieletto come tale per l'intera durata della Legislatura."

Art. 10
Viene modificato interamente l'Articolo 7 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010 in "Chiunque sia autorizzato a prendere parte alla discussione parlamentare dovrà essere conciso e cercare di produrre pochi post nella stessa discussione per quanto possibile."

Art. 11
Viene modificato interamente l'Articolo 6 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010 in "La Costituzione stabilisce quali siano i termini e le condizioni per l'approvazione di Leggi Costituzionali. La legge ordinaria stabilisce quali siano i termini e le condizioni per l'approvazione delle leggi ordinarie."

Art. 12
Viene aggiunto l'Articolo 6.1 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010 in "Si stabilisce che, per poter considerare una votazione valida, devono prendere parte alla sessione di votazione almeno i sei decimi dei parlamentari. La legge in votazione si ritiene approvata quando questa viene approvata dalla maggioranza relativa. In caso di parità tra favorevoli e contrari, la legge viene rigettata. Le astensioni valgono come votazione negativa, anche nel caso di votazioni costituzionali, in quanto l'Art. 91 stabilisce solo il minimo numero necessario di voti favorevoli ma non la metodologia di conteggio dei voti."

Art. 13
Viene modificato interamente l'Articolo 10 della legge "Disposizioni in materia della creazione del Vice Presidente del Parlamento e di regolamentazione interna dello stesso organo" del 25/10/2010 in "Ogni legge discussa e votata in Parlamento deve essere rintracciabile nella sezione "Disegni di Legge" del Forum Ufficiale e di Dropbox ed essere opportunamente collocata nella sottosezione "Approvati" o "Respinti"."

Art. 14
Viene abrogato il Comma [2] dell'Articolo 1 della legge "Disposizioni in materia di Legge Elettorale per le Elezioni Parlamentari" del 1/03/2013.



Data a Tor Pendente, addì 22 Maggio 2014

Lorenzo Zoni (firmato)

James Matthias Lunam (firmato)

Athlon Frederic Strauss (firmato)

English:
CITAZIONE

Law Proposal by Speaker of Parliament

ZONI

and Ministries

LUNAM and STRAUSS

Provisions concerning the reform of the internal regulation of the Parliament

Art. 1
Article 1 of the Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, is entirely modified as following: "General Assembly's section on the Official Forum and General Assembly's group on Facebook are considered the place of laws debating, laws discussion and laws voting. Every violation of following articles will be judged by law, if prosecutable, or judged by the Speaker of the Parliament."

Art. 2
Articles 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 and 2.13 of the Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, are entirely abrogated.

Art. 3
Article 3 of the Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, is entirely modified as following: "The General Assembly is monitored only by the Speaker of the Parliament. Everyone else cannot punish or rebuke because this is the place of the highest political debate of the Federal Republic of St.Charlie and then it is the highest expression of Country's democracy."

Art. 4
Article 2.4 of the Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, is entirely modified as following: "Allowing the publishment of law proposals which have to be discussed, respecting the law in force."

Art. 5
Article 4.1 of the Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, is entirely modified as following: "All the members of the General Assembly, except the Governors of Commowealth Member States, are authorized to present law proposals. The members of the Federal Government are authorized to present law proposals too. Constitution and laws in force regulate the law proposals made up by citizens.

Art. 6
Article 4.2 of the Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, is entirely modified as following: "Governors of Federations participate in the General Assembly's discussions too. They are not authorized to vote, unless they have been elected Member of Parliament or unless they become Member of Parliament after the resignation, or death, of a previous Member of Parliament. Federal Governors are authorized to publish in General Assembly the proposal of the Federal Statute of their own Federations."

Art. 7
Article 4.3 from Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, is entirely modified as following: "Law proposals' publication must be notified to the members of the Parliament and the Government, through means similar to registered mail with return receipt, so that every member is guaranteed to join the discussion. The published proposal is kept in discussion, without being able to be voted, for at least one week since the last return receipt is sent to the Presidency. If the return receipt isn't sent within 20 days to the Speaker of the Parliament, then the notification is assumed to have reached the member of the Parliament or the Government. It is stated anyway that the Speaker or the Parliament, or a delegate, shall send another notify on the 10th and before the 20th day since the first one is sent.
Each member of the Parliament is granted at least one reply.
The discussion's minimum duration of one week can be extended for one of these reasons:
- justified absence of a Member of the Parliament or of the Government, so he can not reply about the law proposal. It is requested anyway that the Speaker receives the report of the absence together with a summary of the reply;
- "positive" state of the discussion, which means, the discussion is not over yet. This status occours when who proposed the discussion or at least three people (from the Parliament or the Government and that already joined the discussion) ask for that."

Art. 8
Articles 4.4, 4.5 and 7.1 of the Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, are entirely abrogated.

Art. 9
Article 5 of the Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, is entirely modified as following: "Every law proposal must be previously sent to the Speaker, before being published. The Speaker, as he received the law proposal, cannot reject the publication of a law proposal but he can delay the publication if many law proposals are already debated and a situation of impossibility to participate to the discussion could be experienced by Members of Parliament and Members of the Federal Government. Nevertheless, if the Speaker abuses of this power, facilitating the publication of some law proposals and delaying too much the publication of others, Members of the Parliament can present a motion of no confidence. The motion of no confidence to the Speaker has to be presented by at least three Members of the Parliament. If the motion of no confidence passes, the affected Speaker cannot be elected again Speaker for the lasting part of the current Legislature.

Art. 10
Article 7 from Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, is entirely modified as following: "Everyone who is authorized to join the Parliament discussion must be short in his replies and should try not to make many post in the same discussion as long as it is possible."

Art. 11
Article 6 of the Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, is entirely modified as following: "The Constitution states the terms and conditions to approve Constitutional laws. The ordinary law states terms and conditions to approve ordinary laws."

Art. 12
The article 6.1 is added to the Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010. The article states: "In order to be considered valid a voting session, at least six tenths of Members of Parliament must take part in the voting session. The law voted will pass when it is approved by the reative majority. In case of a tie between those in favour and those against, the law is rejected. Abstentions count as a negative vote, even in the case of constitutional voting, as Art. 91 provides only the minimum necessary number of votes in favor, but not the method of counting votes.

Art. 13
Article 10 from Law "Dispositions regarding the creation of the Office of Deputy Speaker of the Parliament and internal regulation of the Parliament", dated October 25th, 2010, is entirely modified as following: "Every law debated and voted in Parliament must be traceable in the section "Bills" on the Official Forum and on Dropbox and it has to be properly positioned in the subsection "Approved" or "Rejected".

Art. 14
Article 1 Clause [2] of the Law "Provisions relating the Electoral Law for the Parliamentary Elections", dated March 1st, 2013, is entirely abrogated.



City of Tor Pendente, May 22nd, 2014

Lorenzo Zoni (signed)

James Matthias Lunam (signed)

Athlon Frederic Strauss (signed)

The English part is now complete, Modifiche Articolo 7 ed altre correzioni


Edited by J.M.Lunam - 2/6/2014, 20:59
view post Posted: 24/5/2014, 10:09 [ITA-ENG] Riforma Affari Esteri (Maggio 2014) - Foreign Affairs Reform (May 2014) - Disegni di legge (accessibili a tutti)
CITAZIONE

Proposta di legge del Vice Primo Ministro

ALVISI

e dei ministri

LUNAM e STRAUSS

Disposizioni in materia di riforma degli Affari Esteri

Art. 1
Si dispone l'abrogazione parziale dall'articolo 3 della legge del 29/09/2010 inerente "Disposizioni in materia dei Ministeri degli Interni e degli Esteri e della Segreteria del Tesoro" nelle parti che recitano: "Elaborazione delle richieste d’entrata nel Commonwealth St.Charliano per lo status di Territorio Permanente" e "Elaborazione delle richieste di cittadinanza del Commonwealth".

Art. 2
Viene modificato l’articolo 2 della legge del 03/10/2010 inerente “Disposizioni in materia di Dipartimento degli Affari Esteri e Consiglio Ambasciatoriale” in "Il Consiglio Ambasciatoriale è parte integrante del Ministero degli Affari Esteri. Ne fanno parte il Primo Ambasciatore, il Primo Ministro del Governo Federale in aggiunta ad un numero fisso di non meno di due diplomatici e non più di quattro, nominati secondo la normativa vigente."

Art. 3
Viene modificato l'articolo 2.1 della legge del 03/10/2010 inerente "Disposizioni in materia di Dipartimento degli Affari Esteri e Consiglio Ambasciatoriale" in "La carica di Diplomatico non è incompatibile con altri uffici della Repubblica Federale. La nomina a Diplomatico del Consiglio Ambasciatoriale è a carico del Consiglio Ambasciatoriale, su proposta del Primo Ambasciatore. La legge stabilisce la composizione minima e massima del Consiglio Ambasciatoriale. La carica di Diplomatico non ha durata nel tempo, previe dimissioni dello stesso o per decisione del Primo Ambasciatore, che può procedere al licenziamento solo dopo una seduta del Consiglio Ambasciatoriale. Nella medesima seduta può essere o meno riconosciuto al Diplomatico, dimissionario o licenziato, il titolo di "Diplomatico Onorario". La legge stabilisce i trattamenti del Diplomatico Onorario."

Art. 4
Viene aggiunto alla legge del 03/10/2010 inerente "Disposizioni in materia di Dipartimento degli Affari Esteri e Consiglio Ambasciatoriale" l'articolo 2.2 che recita: "Ogni persona fisica facente parte del Consiglio Ambasciatoriale ha diritto ad uno ed un solo voto. Nel caso in cui il Primo Ministro sia già diplomatico ha quindi diritto ad esprimere una sola e non due preferenze."

Art. 5
Viene aggiunto alla legge del 03/10/2010 inerente "Disposizioni in materia di Dipartimento degli Affari Esteri e Consiglio Ambasciatoriale" l'articolo 2.3 che recita: "Al Diplomatico Onorario è riconosciuto il titolo di "Sua Eccellenza" e la possibilità di esporre il Wings del Consiglio Ambasciatoriale. Il Diplomatico Onorario può assistere alle sedute del Consiglio Ambasciatoriale e fornire consulenza ed opinioni durante esse, non può tuttavia prendere parte alle votazioni."

Art. 6
Viene modificato l'articolo 5.1 della legge del 03/10/2010 inerente "Disposizioni in materia di Dipartimento degli Affari Esteri e Consiglio Ambasciatoriale" in "Il Consiglio Ambasciatoriale si riunisce in forma ordinaria ed extra-ordinaria per decisione del Primo Ambasciatore. Le modalità di riunione sono disposte in sede di convocazione dal Primo Ambasciatore: nel caso in cui la riunione si tenga di persona, si dispone che vi sia almeno il 50%+1 dei componenti del Consiglio Ambasciatoriale.
In caso di assenza comunicata del Primo Ambasciatore, esso ha, se lo ritiene opportuno, il potere di nominare un “Primo Console” a scelta tra i diplomatici del Consiglio Ambasciatoriale facente le funzione di Primo Ambasciatore solo per il periodo di assenza del Primo Ambasciatore.
Le disposizioni del Consiglio Ambasciatoriale entrano in vigore nel momento in cui il Primo Ambasciatore, o un diplomatico da lui delegato, pubblica la Risoluzione, redatta nelle due lingue ufficiali, sul Forum Ufficiale o su Dropbox.
Le riunioni del Consiglio Ambasciatoriale sono, di norma, chiuse al pubblico. Il Consiglio Ambasciatoriale può concedere, in fase di discussione con relativa votazione, l'accreditamento stampa a giornalisti St.Charliani o stranieri. L'accreditamento stampa non ha durata nel tempo, previa rimozione dell'accreditamento da parte del Primo Ambasciatore, nel caso in cui l'addetto stampa interrompa i lavori del Consiglio Ambasciatoriale, o del Consiglio Ambasciatoriale, per altri giustificati motivi.
Il Consiglio Ambasciatoriale, in fase di discussione delle mozioni, è libero di deliberare l'apertura delle proprie riunioni ad uno o più cittadini St.Charliani."



Data a Tor Pendente, addì 6 Maggio 2014

Nicolò Alvisi (firmato)

James Matthias Lunam (firmato)

Athlon Frederic Strauss (firmato)

English:
CITAZIONE

Law Proposal by Deputy Prime Minister

ALVISI

and Ministries

LUNAM and STRAUSS

Provisions concerning the reform of the Department of Foreign Affairs

Art. 1
The article 3 of the Law "Dispositions regarding Department of Home Affairs and of Foreign Affairs and the Secretary of Treasury", dated September 29th, 2010, is partially abrogated in the following parts: "Elaboration of applications to the St.Charlian Commonwealth as Permanent Territory" and "Elaboration of Commonwealth citizenships' requests".

Art. 2
The article 2 of the Law "Dispositions regarding the Department of Foreign Affairs and the Ambassadorial Council", dated October 3rd, 2010, is entirely modified as following: "The Ambassadorial Council is part of the Department of Foreign Affairs. The Ambassadorial Council is composed by the First Ambassador, the Prime Minister of the Federal Government and a fixed number of at least two diplomats and no more than four diplomats, appointed as the law disposes."

Art. 3
The article 2.1 of the Law "Dispositions regarding the Department of Foreign Affairs and the Ambassadorial Council", dated October 3rd, 2010, is entirely modified as following: "The office of diplomats is compatible with other offices inside the Federal Republic. The appointment as Diplomat of the Ambassadorial Council is a prerogative of the Ambassadorial Council, after the First Ambassador's proposal. The law sets the minimum and the maximum composition of the Ambassadorial Council. The office of Diplomat has no time limit, unless the diplomat decides to resign. The First Ambassador can dismiss a diplomat only after a session of the Ambassadorial Council which approves the diplomat's firing or its resignation. In the same session the Ambassadorial Council can grant to the outgoing, or fired, Diplomat the title of "Honourary Diplomat". The law establishes the treatments of the Honourary Diplomat."

Art. 4
The article 2.2 is added to the Law "Dispositions regarding the Department of Foreign Affairs and the Ambassadorial Council", dated October 3rd, 2010. The article states: "During a session of voting of the Ambassadorial Council, each physic person inside the Ambassadorial Council has the right to express one single vote. If the Prime Minister is already a diplomat, he can only vote one time, not twice."

Art. 5
The article 2.3 is added to the Law "Dispositions regarding the Department of Foreign Affairs and the Ambassadorial Council", dated October 3rd, 2010. The article states: "The Honourary Diplomat is granted The title of "His Excellency" and the right to wear the Ambassadorial Council Wings. The Honourary Diplomat can take part to the session of the Ambassadorial Council and he can give advices and opinions, but he cannot take part to the voting session."

Art. 6
The article 5.1 of the Law "Dispositions regarding the Department of Foreign Affairs and the Ambassadorial Council", dated October 3rd, 2010, is entirely modified as following: "The Ambassadorial Council meets in ordinary or extraordinary session after decision of the First Ambassador. Meeting rules are established when the First Ambassador calls the diplomats: if the Ambassadorial Council meets in person, then there must be at least 50% plus one of all the members. If the First Ambassador communicates his absence, he is in charge to name a "First Consul" from one of the Ambassadorial Council's members, who is charged of the First Ambassador's tasks as long as the former is absent.
Ambassadorial Council's dispositions come into force as they are published (in the two official languages) by the First Ambassador or his deputy, on Dropbox or the Official Forum.
Ambassadorial Council's meetings are normally private. However, it can admit St.Charlian or foreign pressmen to spectate the session during discussion and voting. Admittance has no time limit, unless revoked by the First Ambassador or the Ambassadorial Council in case of work interruption or other licit reasons.
During the discussion, the Ambassadorial Council can admit one or more St.Charlian citizens to spectate."



City of Tor Pendente, May 6th, 2014

Nicolò Alvisi (signed)

James Matthias Lunam (signed)

Athlon Frederic Strauss (signed)
view post Posted: 5/5/2014, 22:02 Risol. N° 18 del Consiglio Ambasciatoriale [ITA-ENG] - Dipartimento degli Affari Esteri

Dipartimento degli Affari Esteri
Consiglio Ambasciatoriale di St.Charlie



Oggetto: Esito votazioni del 18° Consiglio Ambasciatoriale

Mozione: Riconoscimento e Trattato con la Federazione di Ashukov

Il Consiglio Ambasciatoriale di St.Charlie ha approvato la mozione all'unanimità.


In Fede,


---- English Version ----

Department of Foreign Affairs
Ambassadorial Council



Ref: Vote Result of the 18th Ambassadorial Council

Motion: Recognition and Treaty with Ashukov Federation

The Ambassadorial Council of St.Charlie approved unanimously the motion.



In Faith,
view post Posted: 12/3/2014, 23:06 Mi presentación - Presentazioni e Assenze
Welcome! I'm James Lunam, current First Ambassador of St.Charlie. If you need help (expecially, but not only, for Foreign Relations), you can ask everything to me! :) And don't worry about your English!
view post Posted: 19/8/2013, 11:39 Expo 2013 - Tor Pendente
A breve verranno pubblicate le foto della giornata di ieri 18 Agosto 2013.
view post Posted: 19/8/2013, 11:30 Lista degli attuali riceventi del Nastrino di Citazione Presidenziale - Albo del Nastrino di Citazione Presidenziale
Ecco una lista dei riceventi del Nastrino di Citazione Presidenziale St.Charliano.

----------

Nicolas Bermejo
1° Ministro St.Charliano della Difesa


Nick Maggiore
Giornalista e Direttore dell'Osservatore St.Charliano


Dominic Lee-Campbell
Per aver aiutato St.Charlie durante l'esposizione del Personal Project del 2009


Philip Stead
Per progressi nel campo marittimo




NB: Da completare
view post Posted: 16/8/2013, 17:29 Elenco Telefonico - Phonebook - Agenzia Federale delle Telecomunicazioni (AFT)
Hai bisogno di contattare un'Istituzione o qualcuno all'interno di St.Charlie? Questo è il posto giusto!
Do you need to contact an Office or someone in St.Charlie? This is the right place!

- Per informazioni ed invio moduli contattare / For informations and for sending legal form contact: [email protected]

- Per Relazioni Diplomatiche contattare / For Diplomatic Relationship contact: [email protected]

- Ambasciata St.Charliana in Italia (Sede di Forlì-Cesena) / St.Charlian Embassy in Italy (Section of Forlì-Cesena): +39 373 754 8146

- Commissariato alla Cittadinanza della Federazione di Tor Pendente / Commissariat for Citizenship of the Federation of Tor Pendente: +39 0543 424 754

- Banca di St.Charlie / Bank of St.Charlie: [email protected]

Edited by J.M.Lunam - 19/8/2013, 18:51
view post Posted: 16/8/2013, 15:02 Disposizioni in materia di divorzio e separazione consensuale - Approvati
CITAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del Ministro

ALVISI
________

Disposizioni in materia di divorzio e separazione consensuale
________

Presentata il 23 Marzo 2013
________



Articolo 1
La Repubblica Federale di St.Charlie riconosce ai cittadini residenti, precedentemente uniti in matrimonio civile valido secondo le disposizioni di legge, il diritto di divorzio.

Articolo 2
Il divorzio viene considerato come separazione consensuale tra i due coniugi, e prevede l’invalidazione del certificato di matrimonio rilasciato dall’autorità competente; il divorzio prevede la cessazione di ogni beneficio definito per legge derivante dallo stato coniugale e la cancellazione dalle liste matrimoniali solo all’interno del territorio della Repubblica Federale di St.Charlie.

Articolo 2 bis
La separazione consensuale presuppone l’accordo preventivo tra i coniugi e non prevede l’intervento di ufficiali giudiziari. In caso contrario, il processo segue l’iter descritto negli articoli 5 e 6.

Articolo 3
Il cittadino della Repubblica che, dopo aver ottenuto il divorzio dal coniuge nella macronazione di origine, voglia renderlo effettivo anche all’interno del territorio della Repubblica Federale, dovrà presentare la documentazione attestante la validità del divorzio e richiedere presso gli uffici della Federazione di residenza, o nella Federazione in cui sono conservati gli atti del matrimonio, l’annullamento del certificato. Tale richiesta non è suscettibile di eventuali ricorsi.

Articolo 4
La revoca del diritto di cittadinanza operata dagli ufficiali giudiziari a danno di uno dei due coniugi implica anche l’invalidazione del certificato di matrimonio; la riacquisizione della cittadinanza, mantenendo le stesse credenziali, dà diritto a richiedere il rilascio di un certificato di matrimonio valido e al reinserimento nelle liste matrimoniali. La richiesta di divorzio presentata da un cittadino non registrato al momento del matrimonio, la cui cittadinanza è stata dunque riconosciuta successivamente al rilascio del certificato al solo coniuge St.Charliano, non pregiudica il suo diritto di cittadinanza.

Articolo 5
La richiesta di separazione consensuale deve essere recapitata presso gli uffici della Federazione di residenza, o nella Federazione in cui sono conservati gli atti del matrimonio, da uno dei due coniugi. La richiesta deve essere redatta in forma scritta, ed è necessaria la firma di almeno uno dei due coniugi. Accertata la validità del certificato, esso perderà il suo valore legale dal giorno successivo alla presentazione della richiesta; la richiesta di separazione consensuale deve essere allegata al certificato e mantenuta in archivio per un anno solare.


Articolo 6
La richiesta di separazione consensuale firmata da entrambi i coniugi attesta univocamente la volontà della coppia, rendendo il certificato di matrimonio non valido senza possibilità di ricorso.
La richiesta di separazione consensuale firmata da un solo coniuge ha uguale valore legale, ma prevede le norme preventive che seguono: entro un anno dalla presentazione della richiesta di separazione consensuale, il coniuge non firmatario può richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per valutare la validità del divorzio. Inoltre, dovranno decorrere otto mesi dalla data di presentazione della richiesta prima che il coniuge firmatario possa contrarre matrimonio civile con terzi.

Articolo 6 bis
Vengono riconosciuti come motivi validi per l’annullamento o l’accettazione del divorzio solo fatti documentati che ledano la dignità di un coniuge o la pubblica morale e i reati perseguibili dalla legge della Repubblica Federale di St.Charlie.

Articolo 7
La divisione dei beni acquisiti dalla coppia durante il matrimonio deve avvenire prima della presentazione della richiesta di divorzio, consensualmente e, a discrezione dei coniugi, tramite l’utilizzo dei rispettivi rappresentanti legali. In caso di divergenza tra le parti tale da non permettere il raggiungimento di un accordo, sarà possibile chiedere l’intervento di un giudice che, previa valutazione dei beni, li dividerà in maniera equa ed eguale tra i due coniugi.

Articolo 7 bis
I figli della coppia non sono da considerarsi proprietà divisibile; il figlio, fino al raggiungimento del diciottesimo anno d’età, esercita il suo diritto di possesso sui genitori, che dovranno conformarsi al suo volere. La Repubblica tutela il benessere dell’infante fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età.

Articolo 8
Ogni abuso del diritto di divorzio viene punito con il divieto di pubblico ufficio per un anno e l’impossibilità di contrarre matrimonio civile per diciotto mesi.

Città di Tor Pendente, 23 Marzo 2013

Nicolò Alvisi (firmato)
view post Posted: 16/8/2013, 15:01 Provision relating Federations, Territories and Commonwealth - Approvati
CITAZIONE

LAW PROPOSAL

proposed by the Prime Minister

EASTWOOD
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Provision relating Federations, Territories and Commonwealth
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Filed on March 2nd, 2013
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Preamble:
Approving this law will result in the complete abrogation of the "Schneider Bill" of 2010/5/13 concerning the admittance process to the Federal Republic and the complete abrogation of the "Schneider Bill" of 2011/2/24 about arrangements revising the already quoted law of 2010/5/13

Art. 1
Abolition of the previous laws does not imply the dismantlement of the St.Charlian Commonwealth, whose guide lines are established by 2010/9/7 Reinhardt-Schneider law and the Commonwealth Constitution ratified in 2012.

Art. 2
[1] Foreign micronations cannot anymore request a direct application as Federation to the Federal Republic.
[2] New Federations can be established only if there is a minimum population of 15 St.Charlian citizens asking to claim a plot of land (actually possessed by a St.Charlian citizen) as St.Charlian.
[3] The request must anyway be analyzed by a Commission made up by the Prime Minister, the First ambassador, the Minister of Home Affairs and the SCAF Chief of Staff; if commission agrees, the General Assembly has to decide if the new territory can be joined to an existing Federation where possible, or to state the creation of a new federation by changing properly the Constitution Article 86.
[4] The minimum population of 15 St.Charlian citizen is not applied to the already existing federations.


Art. 3
[1] The Territories are uninhabited claims of the Federal Republic.
[2] If these territories are actually inhabited by St.Charlians, the General Assembly must decide if the new territory can be joined to an existing Federation where possible, or to state the creation of a new federation by changing properly the Constitution Article 86.

Art. 4
The Territories of the Federal Republic are: Cascia del Pinzanello and Atlean Antartica

Art. 5
The Federal Republic renounces the Territory of White Mountain in California and decrees that the claims has to be returned to the United Stated of America.


Art. 6
All the pending applications as Federation have to be considered rejected.

Atlantis, March 2nd, 2013

Alexander Eastwood (signed)
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